INGRESSO ED ACQUISTO SONO RISERVATI AI MAGGIORENNI.
DURANTE IL COMPLETAMENTO DELL'ORDINE, CLICCANDO NELL'APPOSITA CASELLA DICHIARERAI DI AVERE PIU' DI 18 ANNI E DI AVER LETTO E CAPITO LE INFORMAZIONI CHE SEGUONO.
Garanzia
Ove prevista, la merce è coperta da garanzia come previsto dalle normative di legge, è comunque importante conservare lo scontrino e (quando presente) l’imballo originale.
I semi, per via della loro natura vivente, non sono coperti da garanzia nemmeno se acquistati da paesi dove la germinazione fosse legale o tollerata.
Recesso
Entro 15 giorni dal ricevimento della merce, il cliente può esercitare il diritto di recesso a patto che gli imballi siano integri e l’oggetto in questione sia ancora NUOVO e quindi rivendibile. Eventuali spese di trasporto sostenute da Dirty Bloom di Ciavarelli Filippo saranno detratte dalla cifra che lo stesso rimborserà al cliente.
Prima di rispedire l’articolo il cliente dovrà avvisarci della sua intenzione a recedere dall’acquisto informandoci informalmente via e-mail e legalmente per raccomandata (segnalando il numero d’ordine). Successivamente sarà nostra premura ricontattare il cliente per dare conferma di ricezione della sua richiesta di recesso ed offrire tutte le istruzioni del caso circa le modalità di restituzione della merce.
Il rimborso dell'importo della merce restituita avverrà solo dopo che saremo rientrati in possesso dell’articolo e dopo una breve verifica del suo stato.
Il recesso non è esercitabile per i semi poiché essendo merce sensibile a particolari condizioni di temperatura ed umidità, soggetta a schiacciamento e sigillata in involucri non apribili, non avremmo alcun modo di verificarne l’integrità una volta usciti dalla nostra custodia.
Chi viene a trovarci in negozio, vede in prima persona i nostri frigoriferi (a temperatura controllata), la temperatura che riportano sui display e la cura con cui i semi vengono trattati.
 
NOTE LEGALI
 
In Italia la vendita di semi di cannabis è assolutamente legale. Tali semi sono infatti esclusi dalla nozione legale di Cannabis, e poiché privi di principi attivi psicotropi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale 27/7/1992).
Resta il fatto che in Italia la coltivazione di canapa (marijuana, cannabis etc.) è vietata (artt. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90) pertanto, a meno che questi vengano spediti in Spagna o Olanda, acquistandoli potrai utilizzarli esclusivamente per altri fini (ad es: collezionismo, fanatismo, feticismo, etc).
 
 
TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL SITO NON VOGLIONO IN ALCUN MODO ISTIGARE I VISITATORI A COMPORTAMENTI RITENUTI ILLECITI DALLA LEGGE ITALIANA O ESERCITARE ATTO DI PROSELITISMO, MA SONO DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLA SCELTA COLLEZIONISTICA, PER LA RICERCA DIDATTICA O SEMPLICEMENTE PER UNA PIU’ COMPLETA CULTURA PERSONALE LIBERA DA TABU’. Leggere un libro giallo non autorizza il lettore ad uccidere così come leggere le schede originali che accompagnano i semi (scritte dal produttore e qui fedelmente riportate dal suo sito web o catalogo originale senza alcuna aggiunta o censura) non autorizza nessuno ad infrangere le leggi del proprio paese, di cui nel caso dell’Italia qui ti informiamo dettagliatamente:
 
 
ART. 28.
SANZIONI
 
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell’articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l’autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 86.
 
ART. 73.
PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
 
1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (1)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà (1).
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 (2), è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (2)
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14. (1)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (1)
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà. (1)
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (1)
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte (1).
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
    (1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
    (2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
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